ASSOCIAZIONE
CULTURALE
“FORMAMENTIS “
Art.
1 Denominazione
E'
costituita l'Associazione Culturale "FORMAMENTIS”.
L’Associazione non ha scopo di lucro e opera su tutto il territorio nazionale.
Art. 2 Finalità
L'Associazione
è costituita al fine di incoraggiare la diffusione dei principi dell'economia
di mercato, della concorrenza e della libera iniziativa privata per una moderna
democrazia rappresentativa basata sul merito dell’individuo che valorizzi una
sana e responsabile società, mediante la promozione di idonee attività di
carattere politico, culturale e sociale.
A
tale riguardo l’Associazione potrà organizzare la raccolta fondi, la promozione
di studi, convegni, seminari ed incontri di ogni tipo nonché ogni iniziativa a
carattere culturale e di sviluppo economico anche con comunità locali
collaborando ove possibile con altre associazioni a livello locale e nazionale,
aventi consonanza di scopi e finalità.
L’Associazione
potrà partecipare in modo attivo alle elezioni locali e nazionali, attivare
siti web, partecipare a Forum e Social Network.
Art.3 Soci
I
soci sono distinti nelle seguenti qualifiche:
-
Soci
fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
-
Soci
ordinari: coloro che successivamente aderiscono all'Associazione
-
Soci
sostenitori: coloro che contribuiscono all'Associazione mediante elargizioni in
denaro, senza chiedere adesione all'Associazione come socio ordinario.
-
Soci
onorari: persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro
opera a favore dell'Associazione e ai quali tale riconoscimento sia attribuito
dall'assemblea. I soci onorari e sostenitori possono partecipare alle riunioni
dell'assemblea senza diritto di voto.
Art.4 Sede dell’Associazione
La
sede dell’Associazione è stabilita a Genova. L’indirizzo della sede sociale
potrà essere altrove trasferito con delibera del Consiglio direttivo.
Art. 5 Patrimonio e Reddito
Il
patrimonio dell' Associazione è costituito da fondi:
-
Contributi
di iscrizione
-
Elargizioni,
donazioni, lasciti e depositi a favore dell’Associazione
-
Eccedenze
attive delle gestioni annuali
I
redditi dell’Associazione sono costituiti da:
-
Rendite
sul patrimonio
-
Quote
associative annuali
-
Proventi
netti di manifestazioni o pubblicazioni dell’Associazione
-
Ogni
altra entrata non preclusa dalla legge o dallo scopo sociale
Art. 6 Ammissione dei Soci e
Diritti/doveri degli stessi
Tutti
i cittadini italiani residenti in Italia che condividono le Finalità di cui
all’art. 2 del presente statuto possono far parte dell’Associazione presentando
domanda scritta anche in forma telematica.
L'ammissione
viene deliberata dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione successiva
alla data di richiesta di ammissione.
Tutti
i soci hanno diritto a:
-
Partecipare
alle assemblee, adunanze e manifestazioni indette dell’Associazione
-
Ricevere
le eventuali pubblicazioni e comunicazioni emesse dall’Associazione e votare
direttamente o per delega scritta. ad essere informati sull'attività svolta dall'
Associazione e di recedere dall'appartenenza all'Associazione secondo quanto
disposto dal presente statuto.
Dovere
di ogni socio è il rispetto delle norme del presente Statuto e dell' eventuale
regolamento interno.
Art. 7 Dimissioni ed Esclusione dei
Soci
Il
socio che vuole cessare di far parte dell’Associazione deve presentare le
proprie dimissioni per iscritto (anche in via telematica) al Consiglio
Direttivo, il recesso o la revoca non dà diritto al rimborso dell'eventuale
quota associativa versata. La qualità di aderente non è trasmissibile agli
eredi. Le dimissioni hanno effetto immediato, è facoltà del Consiglio Direttivo
formalizzarle con comunicazione all’interessato anche in via telematica.
In
caso di comportamento difforme dalle finalità dell' Associazione e/o di gravi
motivi d'indegnità il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le
seguenti sanzioni: richiamo scritto. sospensione o espulsione dall'Associazione.
Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto
interessato sia Stato sentito o abbia dedotto per iscritto a propria difesa le
motivazioni a giustificazione del suo operato.
La
perdita della qualifica di socio potrà, pertanto, avvenire per:
-
Mancato
pagamento della quota sociale annuale, quando prevista
-
Dimissioni
-
Espulsione
deliberata dal Consiglio Direttivo
Art. 8 Organi dell’Associazione
Sono
Organi dell’Associazione:
-
L’Assemblea
Generale
-
Il
Consiglio Direttivo
-
I
Revisori dei Conti
Art.9 Assemblea Generale
L'Assemblea
è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale.
L’Assemblea Generale Ordinaria è indetta
dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro 3 mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale dandone comunicazione a tutti i soci
almeno 10 gg lavorativi prima della data della stessa.
L’Assemblea
Generale Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia
presente almeno la metà dei voti di cui l’Assemblea disporrebbe se fossero
presenti tutti gli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei soci con diritto di voto intervenuti.
Le deliberazioni
sono assunte di norma a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea
è convocata validamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del
bilancio.
L'Assemblea Straordinaria dei soci
delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno
3/4 dei voti di cui l’Assemblea disporrebbe se fossero presenti tutti gli
associati ed ha i seguenti compiti:
-
Delibera
lo scioglimento dell' Associazione.
-
Discute
e delibera sulle proposte di modifica dello statuto.
-
Delibera
lo scioglimento del Consiglio direttivo per mancato assolvimento del dettato
statutario destinando i fondi disponibili ad Enti o attività collegate o riconducibili
alle finalità dell' Associazione.
-
Delibera
la revoca del Presidente
Ogni
socio può farsi rappresentare alle votazioni che si svolgono nelle Assemblee da
altro socio avente diritto di voto, con delega scritta (anche per via
telematica).
Art. 10 Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto:
-
Dal
Presidente, che è pure il Presidente dell’Associazione
-
Da
un un numero pari di componenti variabile da 2 a 10
Il
Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i soci
(fondatori e ordinari), rimangono in carica 3 anni e possono essere
riconfermati; il Vice-presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua
prima seduta.
In
caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio le candidature dovranno pervenire
al Presidente in carica almeno 10 gg lavorativi prima della data
dell’Assemblea, le votazioni avverranno con voto palese e risulteranno eletti i
Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti (deleghe incluse).
Nel
caso in cui venga meno, per qualunque motivo, un membro componente del
Consiglio Direttivo, alla sua sostituzione provvederà il Consiglio stesso,
salvo ratifica alla prima successiva assemblea.
Il
Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie di cui sopra, potrà
emanare un regolamento per meglio disciplinare le elezioni alle cariche
sociali.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente o almeno tre membri
del direttivo lo richiedano, presso la sede dell’Associazione o altrove, con le
stesse modalità previste per l'Assemblea.
Il
Consiglio è riunito validamente quando siano presenti almeno un quarto o almeno
tre dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri presenti. In caso
di parità, prevale la delibera che riporta il voto del Presidente.
Il Consiglio
direttivo è investito di tutti i poteri di di ordinaria e straordinaria
amministrazione, ad eccezione dello scioglimento dell' Associazione e della
modifica dello Statuto e dovrà:
-
Redigere
e presentare all’Assemblea il rendiconto annuale consuntivo ed il bilancio
preventivo
-
Formulare
ed attuare le direttive per l’attività dell’Associazione
-
Nominare
il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere
-
Vigilare
sull’osservanza dello Statuto e adempierne gli altri compiti in esso contenuti
Art. 11 Consiglio Direttivo: Cariche
Tutti
i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni salvo dimissioni
o revoca deliberata a maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
Il Presidente: ha la rappresentanza dell'Associazione
di fronte a terzi e in giudizio nonché la firma sociale. e dirige l'attività dell'
Associazione, convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne
presiede le riunioni, Egli firma tutti gli atti amministrativi e di esecuzione
delle delibere del Consiglio direttivo.
Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente in tutti i
suoi compiti in caso di sua assenza o impedimento o per delega della stesso
Presidente.
Il Tesoriere: ha la responsabilità amministrativa
dell’Associazione e provvede alla tenuta dei conti, rendicontazione e formazione
del Bilancio annuale, nonché alla conservazione della documentazione relativa.
Il
Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente parte dei propri poteri a
singoli membri del Consiglio e provvedere alla nomina nel suo interno di un Segretario che avrà funzioni di
esecuzione e propagazione dell'indirizzo politico elaborato dal Consiglio. In
tal caso saranno devolute al Segretario anche le funzioni di Responsabile delle
Relazioni esterne dell'Associazione. Il Segretario opererà in accordo con il
Consiglio Direttivo e a sostegno delle attività del Presidente.
Art. 12 Revisori dei Conti
L'Assemblea
può nominare un collegio dei revisori dei conti composto al massimo da tre
membri e possono essere scelti anche tra persone non aventi la qualifica di
iscritto. I Revisori dei conti vigilano sull'amministrazione dell'Associazione,
esaminano e sottoscrivono il bilancio annuale da presentare all'Assemblea, restano
in carica tre anni, salvo dimissioni, revoca o sostituzione deliberata
dall'Assemblea.
Art. 13 Modifica dello Statuto
Tutte le proposte di modificazione dello Statuto devono essere sottoposte
al voto dell’Assemblea Generale Straordinaria.
Anche le modifiche dello statuto che non incidono sui diritti degli
associati ma concernono unicamente il funzionamento interno dell’Associazione e
dei suoi organi e quelle in adeguamento a
disposizioni di legge (nazionale o regionale) o di regolamenti in attuazione di
disposizioni legislative, nazionali o regionali, o di regolamenti e direttive
comunitarie, o comunque imposte da provvedimenti amministrativi o disposizioni
tributarie pro tempore vigenti, possono essere deliberate dall’Assemblea
Generale Straordinaria.
Art. 14 Modalità per lo scioglimento
L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere sottoposto al voto
dell’Assemblea Generale Straordinaria, la proposta di scioglimento può essere
avanzata:
- dal Consiglio Direttivo previa
approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso;
- dal Presidente della Associazione se
sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, previa
motivata richiesta scritta.
Art. 15 Controversie
Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati e che possa essere
oggetto di arbitrato a norma di legge, sarà rimessa ad un Collegio arbitrale
composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti in seno ai soci
dell’Associazione e il terzo scelto da
questi ultimi con funzione di Presidente; in caso di disaccordo su quest’ultimo
sarà nominato, anche al di fuori dei soci su istanza della parte più diligente,
dal Presidente del Tribunale di Genova. Il Collegio avrà sede a Genova e
deciderà in via equitativa con il solo obbligo della redazione scritta del
lodo.
Art. 16 Disposizioni Transitorie e Finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti
disposizioni di legge.
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