Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“FORMAMENTIS “


Art. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione Culturale "FORMAMENTIS”. L’Associazione non ha scopo di lucro e opera su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è costituita al fine di incoraggiare la diffusione dei principi dell'economia di mercato, della concorrenza e della libera iniziativa privata per una moderna democrazia rappresentativa basata sul merito dell’individuo che valorizzi una sana e responsabile società, mediante la promozione di idonee attività di carattere politico, culturale e sociale.
A tale riguardo l’Associazione potrà organizzare la raccolta fondi, la promozione di studi, convegni, seminari ed incontri di ogni tipo nonché ogni iniziativa a carattere culturale e di sviluppo economico anche con comunità locali collaborando ove possibile con altre associazioni a livello locale e nazionale, aventi consonanza di scopi e finalità.
L’Associazione potrà partecipare in modo attivo alle elezioni locali e nazionali, attivare siti web, partecipare a Forum e Social Network.

Art.3 Soci

I soci sono distinti nelle seguenti qualifiche:
-       Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
-       Soci ordinari: coloro che successivamente aderiscono all'Associazione
-       Soci sostenitori: coloro che contribuiscono all'Associazione mediante elargizioni in denaro, senza chiedere adesione all'Associazione come socio ordinario.
-       Soci onorari: persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione e ai quali tale riconoscimento sia attribuito dall'assemblea. I soci onorari e sostenitori possono partecipare alle riunioni dell'assemblea senza diritto di voto.

Art.4 Sede dell’Associazione

La sede dell’Associazione è stabilita a Genova. L’indirizzo della sede sociale potrà essere altrove trasferito con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 5 Patrimonio e Reddito

Il patrimonio dell' Associazione è costituito da fondi:
-       Contributi di iscrizione
-       Elargizioni, donazioni, lasciti e depositi a favore dell’Associazione
-       Eccedenze attive delle gestioni annuali
I redditi dell’Associazione sono costituiti da:
-       Rendite sul patrimonio
-       Quote associative annuali
-       Proventi netti di manifestazioni o pubblicazioni dell’Associazione
-       Ogni altra entrata non preclusa dalla legge o dallo scopo sociale

Art. 6 Ammissione dei Soci e Diritti/doveri degli stessi
Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che condividono le Finalità di cui all’art. 2 del presente statuto possono far parte dell’Associazione presentando domanda scritta anche in forma telematica.
L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione successiva alla data di richiesta di ammissione.
Tutti i soci hanno diritto a:
-       Partecipare alle assemblee, adunanze e manifestazioni indette dell’Associazione
-       Ricevere le eventuali pubblicazioni e comunicazioni emesse dall’Associazione e votare direttamente o per delega scritta. ad essere informati sull'attività svolta dall' Associazione e di recedere dall'appartenenza all'Associazione secondo quanto disposto dal presente statuto.
Dovere di ogni socio è il rispetto delle norme del presente Statuto e dell' eventuale regolamento interno.

Art. 7 Dimissioni ed Esclusione dei Soci

Il socio che vuole cessare di far parte dell’Associazione deve presentare le proprie dimissioni per iscritto (anche in via telematica) al Consiglio Direttivo, il recesso o la revoca non dà diritto al rimborso dell'eventuale quota associativa versata. La qualità di aderente non è trasmissibile agli eredi. Le dimissioni hanno effetto immediato, è facoltà del Consiglio Direttivo formalizzarle con comunicazione all’interessato anche in via telematica.
In caso di comportamento difforme dalle finalità dell' Associazione e/o di gravi motivi d'indegnità il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto. sospensione o espulsione dall'Associazione. Le sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia Stato sentito o abbia dedotto per iscritto a propria difesa le motivazioni a giustificazione del suo operato.
La perdita della qualifica di socio potrà, pertanto, avvenire per:
-       Mancato pagamento della quota sociale annuale, quando prevista
-       Dimissioni
-       Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo

Art. 8 Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:
-       L’Assemblea Generale
-       Il Consiglio Direttivo
-       I Revisori dei Conti

Art.9 Assemblea Generale

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale.
L’Assemblea Generale Ordinaria è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale dandone comunicazione a tutti i soci almeno 10 gg lavorativi prima della data della stessa.
L’Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei voti di cui l’Assemblea disporrebbe se fossero presenti tutti gli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti.
Le deliberazioni sono assunte di norma a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea è convocata validamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.  
L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno 3/4 dei voti di cui l’Assemblea disporrebbe se fossero presenti tutti gli associati ed ha i seguenti compiti:
-       Delibera lo scioglimento dell' Associazione.
-       Discute e delibera sulle proposte di modifica dello statuto.
-       Delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo per mancato assolvimento del dettato statutario destinando i fondi disponibili ad Enti o attività collegate o riconducibili alle finalità dell' Associazione.
-       Delibera la revoca del Presidente

Ogni socio può farsi rappresentare alle votazioni che si svolgono nelle Assemblee da altro socio avente diritto di voto, con delega scritta (anche per via telematica).

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:
-       Dal Presidente, che è pure il Presidente dell’Associazione
-       Da un un numero pari di componenti variabile da 2 a 10
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i soci (fondatori e ordinari), rimangono in carica 3 anni e possono essere riconfermati; il Vice-presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta.
In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio le candidature dovranno pervenire al Presidente in carica almeno 10 gg lavorativi prima della data dell’Assemblea, le votazioni avverranno con voto palese e risulteranno eletti i Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti (deleghe incluse).
Nel caso in cui venga meno, per qualunque motivo, un membro componente del Consiglio Direttivo, alla sua sostituzione provvederà il Consiglio stesso, salvo ratifica alla prima successiva assemblea.
Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie di cui sopra, potrà emanare un regolamento per meglio disciplinare le elezioni alle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente o almeno tre membri del direttivo lo richiedano, presso la sede dell’Associazione o altrove, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.
Il Consiglio è riunito validamente quando siano presenti almeno un quarto o almeno tre dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale la delibera che riporta il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione dello scioglimento dell' Associazione e della modifica dello Statuto e dovrà:
-       Redigere e presentare all’Assemblea il rendiconto annuale consuntivo ed il bilancio preventivo
-       Formulare ed attuare le direttive per l’attività dell’Associazione
-       Nominare il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere
-       Vigilare sull’osservanza dello Statuto e adempierne gli altri compiti in esso contenuti

Art. 11 Consiglio Direttivo: Cariche

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni salvo dimissioni o revoca deliberata a maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Il Presidente: ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché la firma sociale. e dirige l'attività dell' Associazione, convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni, Egli firma tutti gli atti amministrativi e di esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.
Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza o impedimento o per delega della stesso Presidente.
Il Tesoriere: ha la responsabilità amministrativa dell’Associazione e provvede alla tenuta dei conti, rendicontazione e formazione del Bilancio annuale, nonché alla conservazione della documentazione relativa.
Il Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente parte dei propri poteri a singoli membri del Consiglio e provvedere alla nomina nel suo interno di un Segretario che avrà funzioni di esecuzione e propagazione dell'indirizzo politico elaborato dal Consiglio. In tal caso saranno devolute al Segretario anche le funzioni di Responsabile delle Relazioni esterne dell'Associazione. Il Segretario opererà in accordo con il Consiglio Direttivo e a sostegno delle attività del Presidente.

Art. 12 Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare un collegio dei revisori dei conti composto al massimo da tre membri e possono essere scelti anche tra persone non aventi la qualifica di iscritto. I Revisori dei conti vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano e sottoscrivono il bilancio annuale da presentare all'Assemblea, restano in carica tre anni, salvo dimissioni, revoca o sostituzione deliberata dall'Assemblea.

Art. 13 Modifica dello Statuto

Tutte le proposte di modificazione dello Statuto devono essere sottoposte al voto dell’Assemblea Generale Straordinaria.
Anche le modifiche dello statuto che non incidono sui diritti degli associati ma concernono unicamente il funzionamento interno dell’Associazione e dei suoi organi  e quelle in adeguamento a disposizioni di legge (nazionale o regionale) o di regolamenti in attuazione di disposizioni legislative, nazionali o regionali, o di regolamenti e direttive comunitarie, o comunque imposte da provvedimenti amministrativi o disposizioni tributarie pro tempore vigenti, possono essere deliberate dall’Assemblea Generale Straordinaria.

Art. 14 Modalità per lo scioglimento

L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere sottoposto al voto dell’Assemblea Generale Straordinaria, la proposta di scioglimento può essere avanzata:
-       dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso;
-       dal Presidente della Associazione se sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, previa motivata richiesta scritta.

Art. 15 Controversie

Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati e che possa essere oggetto di arbitrato a norma di legge, sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti in seno ai soci dell’Associazione  e il terzo scelto da questi ultimi con funzione di Presidente; in caso di disaccordo su quest’ultimo sarà nominato, anche al di fuori dei soci su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Genova. Il Collegio avrà sede a Genova e deciderà in via equitativa con il solo obbligo della redazione scritta del lodo.

Art. 16 Disposizioni Transitorie e Finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Nessun commento:

Posta un commento